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Sez. 3, Sentenza n. 45589 del 11/01/2017 Cc. (dep. 04/10/2017) Rv. 271017 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Violenza sessuale di gruppo - Condizioni di inferiorità psichica - Ingestione volontaria di alcool o abuso di stupefacenti - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271017-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica ", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 reiterazione 0609 bis com. 2 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)