Sez. L, Sentenza n. 11243 del 16/12/1996 (Rv. 501362 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Ripetibilità delle somme indebitamente erogate - Disciplina di cui all'art. 80, terzo comma, del R.D. n. 1422 del 1924 - Interpretazione - Limite temporale per l'applicazione della ripetizione - Decorrenza - Presupposti per la ripetizione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
La disposizione di cui all'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422 - in tema di ripetibilità delle somme erogate all'assicurato dall'ente previdenziale e risultate non dovute - deve essere interpretata, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 166 del 1996, nel senso che essa consente la ripetizione delle somme non dovute entro il termine di un anno, che decorre dal momento in cui l'ente ha avuto la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato. La suddetta ripetibilità, inoltre, non può essere limitata alle ipotesi di errori di calcolo, ma, si applica ad ogni forma di pagamento indebito effettuato dall'I.N.P.S. al pensionato, in tal senso dovendosi interpretare la citata disposizione, di carattere regolamentare al fine di evitare disparità di trattamento, non giustificabile alla stregua del criterio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., fra pensionati che si trovano sostanzialmente nelle medesime condizioni in quanto messi di fronte ad un errore dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)