Sez. 5 - , Ordinanza n. 22440 del 15/07/2022 (Rv. 665342 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE | Associazioni sportive dilettantistiche - Regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della l. n. 398 del 1991 - Condizioni - Computo del "plafond".
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE
Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991 se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del "plafond" previsto (pari ad € 400.000,00 per effetto delle modifiche introdotte dalla l. n. 232 del 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017). Ai fini del computo di tale "plafond" trova applicazione il criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati, giustificandosi tale criterio con le particolari finalità, sottese alla possibile opzione per il regime agevolato, di tutela delle aggregazioni sociali senza scopo di lucro che perseguono finalità socialmente rilevanti.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111 com. 4, Legge 16/12/1991 num. 398 art. 1, Legge 11/12/2016 num. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)