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Sez. L, Sentenza n. 7420 del 17/06/1992 (Rv. 477780 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - Citazione - In genere | Soggetto chiamato in giudizio - Identificazione - Criteri - Inesatte denominazioni della società legittimata - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477780-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - Citazione - In genere

L'identificazione del soggetto chiamato in giudizio si risolve in un'indagine sulla volontà manifestata dalla parte nell'atto con cui il giudizio è stato proposto e tale indagine non può limitarsi alla "vocatio in ius" ma deve estendersi a tutti gli elementi desumibili dall'atto stesso. Pertanto, nel caso di atto di riassunzione ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. nei confronti di una società, indicata con denominazione non del tutto corrispondente a quella propria della società passivamente legittimata, il giudice di rinvio è tenuto ad accertare se dal complesso dell'atto di riassunzione - e, in particolare, dal riferimento alle precedenti fasi del giudizio, dal richiamo alla sentenza di annullamento, nonché dall'indicazione della sede e del rappresentante legale - sia o no riconoscibile, nonostante l'inesatta denominazione della società legittimata, la volontà di riassumere il giudizio nei confronti della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)