Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia
Testo in vigore al
Art. 42 Organo competente per la progressione in carriera
1. La progressione in carriera per il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.
2. La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami per l'avanzamento di cui all'art. 40, e' stabilita ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 43 Applicabilita' di precedenti norme
1. Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi 22 luglio 1971, n. 536, e 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.
2. Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di "ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e trattamento economico.
Art. 44 Stato giuridico del ruolo ad esaurimento
1. Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui ai precedenti articoli assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia.
2. Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento puo' mantenere la denominazione di cui ai precedenti ordinamenti.
3. Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto nel presente decreto legislativo, le norme sullo stato giuridico vigenti per i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
4. Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nelle particolari posizioni di stato "a disposizione" e "in aspettativa per riduzione di quadri" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in dette posizioni.
5. Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione che puo' essere prorogato fino al 65° anno di eta', per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e fino al 62° anno di eta' per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti.
6. Il provvedimento di proroga, adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, e' subordinato all'esistenza di vacanze negli organici del ruolo degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari.
7. Per il personale richiamato non si computa nell'anzianita' di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella di richiamo.
Titolo IV. Norme transitorie
Art. 45 Limiti di eta'
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli dei dirigenti o dei commissari della Polizia di Stato, e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'; quello inquadrato nei ruoli degli assistenti e degli agenti e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del cinquantottesimo anno di eta'.
3. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui ai precedenti articoli, conserva i limiti di eta', per il collocamento a riposo d'ufficio, previsti dai precedenti ordinamenti.
Art. 46 Inquadramento dei vice questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
1. I funzionari civili di pubblica sicurezza che alla data del 1 luglio 1980 rivestivano la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati, in soprannumero, da riassorbirsi in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 47 Aumento posti primo dirigente della polizia femminile
1. La dotazione organica della qualifica di primo dirigente di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' elevata di sedici unita'.
2. I posti di funzione di ispettrice capo e di vice consigliere
ministeriale per la polizia femminile sono corrispondentemente elevati a venti unita'.
3. I posti predetti portati in aumento sono conferiti secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, e le promozioni hanno decorrenza dalla data dello scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi prima dell'inquadramento di cui al punto X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 48 Nomina alla qualifica di primo dirigente
1. I posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che si sono resi disponibili entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo nella qualifica di primo dirigente di pubblica sicurezza, di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, ai vice questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato proveniente dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza.
2. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, fino a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti, secondo i criteri di cui al comma precedente, al personale di cui all'art. 7 e a quello del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
3. Il personale promosso ai sensi del presente articolo deve frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di almeno due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 49 Accesso al ruolo dei commissari delle assistenti di polizia
1. Le assistenti di polizia femminile che, alla data del bando di concorso siano in possesso di una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a tre anni e di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1 dicembre 1966, n. 1082, possono accedere, nel limite di un sesto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio.
2. La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero.
3. Le vincitrici del concorso debbono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.
4. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 50 Accesso al ruolo dei commissari dei sottufficiali e guardie
1. I sottufficiali e le guardie che, alla data del bando di concorso siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari e che abbiano maturato almeno cinque anni di complessivo servizio, possono accedere, nel limite di un quarto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio. La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero.
2. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.
3. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 51 Concorso per titoli di servizio e colloquio
1. I concorsi per titoli di servizio e colloquio di cui ai precedenti articoli 49 e 50 sono indetti con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
2. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione.
3. Le modalita' del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. I concorsi devono essere espletati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 52 Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile
1. Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativopossono, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso per titoli di servizio e colloquio nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto,si procederanegli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio.
2. Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1 dicembre 1966, n. 1082.
3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' dei posti messi a concorso.
4. Le vincitrici seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediante scrutinio;. . ..
5. Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.
6. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 53 Concorso per l'accesso al ruolo dei commissari delle assistenti
1. Il concorso di cui all'articolo precedente e' indetto entro il mese di febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili al 31 dicembre precedente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
2. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione.
3. Le modalita' del concorso, il numero e le materie delle prove scritte, le materie oggetto del colloquio, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna prova e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 54 Nomina alla qualifica di vice sovrintendente
1. Per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, le anzianita' di servizio per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti sono quelle previste dall'art. 78 della legge 3 aprile 1958, n. 460.
Art. 55
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 668.
Art. 56 Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato
1. Nei confronti dei tenenti colonnelli, provenienti dal ruolo separato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, e' disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.
2. I benefici di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971.
Art. 57 Ricostruzioni di carriera per i sottufficiali o appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato
1. Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 30 e 32 del presente decreto legislativo all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, e' disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.
Art. 58 Inquadramento del personale in particolari posizioni
1. Al personale proveniente dai ruoli dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile escluso dagli scrutini ai sensi dell'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica, ai fini del definitivo inquadramento, l'art. 95 dello stesso testo unico.
2. Agli stessi fini, al personale, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non ammesso a valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, si applicano gli articoli 38 e 39 della stessa legge n. 1366.
3. Al personale, il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi degli articoli 23 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni, e 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successive modificazioni, si applica, ai fini dello avanzamento e del conseguente definitivo inquadramento, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Fermo restando l'inquadramento disposto in relazione al grado rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i sottufficiali, il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive
modificazioni, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 11 e 12.
5. Il suddetto personale, ove superi il concorso di cui al precedente
comma e consegua la promozione ai sensi dell'art. 110 della citata legge 3 aprile 1958, n. 460, e' inquadrato, anche in soprannumero, secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 13 del presente decreto legislativo; lo stesso personale, che non superi il concorso o che non vi partecipi, e' inquadrato, anche in soprannumero, secondo le modalita' di cui agli art. 10, decimo comma e 13, quinto comma.
Titolo V. Disposizioni finali
Art. 59 Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso
1. Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.
2. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo di prima o di terza classe, sono ammessi ai concorsi per lo inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi.
4. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del secondo comma, e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 13 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 60 Disposizione finale
1. Nelle more dell'inquadramento ai sensi del presente decreto legislativo e fino a quando le esigenze di servizio di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale non saranno soddisfatte dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e quelle di carattere tecnico-scientifico o tecnico o professionale dal personale dei ruoli tecnici e professionali di cui ai punti III) e IV) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' impiegato nelle suddette attivita', continuera', salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avra' diritto, a svolgere i compiti qui, e' adibito; uguale disciplina e' riservata al personale che, svolge attivita' assistenziali o ad esse connesse.
Art. 61 Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 21