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Ordinamento giudiziario militare

Testo in vigore al

Parte seconda. Dell'ordinamento giudiziario militare di guerra

Titolo I. Dei tribunali militari di guerra, in generale

Art. 57 Norma generale

1. Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra, in quanto siano applicabili e per quanto tale estensione sia consentita dalle necessita' dei servizi di guerra; ferma l'osservanza delle disposizioni di questo titolo e dei titoli successivi.

Art. 58 Organi della giurisdizione militare di guerra

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la giurisdizione militare di guerra e' esercitata dai tribunali militari di guerra, sia nei luoghi in stato di guerra del territorio dello Stato, sia nel territorio di uno Stato estero nei casi di occupazione militare ovvero in ogni altro ammesso dalle convenzioni o dagli usi internazionali.

2. Nei luoghi in stato di guerra, cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali del tempo di pace.

3. Dei ricorsi contro le sentenze dei tribunali militari di guerra, nei casi in cui il ricorso e' ammesso, conosce il tribunale supremo militare di guerra.

Art. 59 Specie dei tribunali militari di guerra

1. I tribunali militari di guerra si distinguono in ordinari, straordinari e di bordo.

Art. 60 Uffici dei tribunali militari di guerra

1. Presso ogni tribunale militare di guerra ordinario sono costituiti;

  1. 1° un ufficio di presidenza;

  2. 2° un ufficio del pubblico ministero;

  3. 3° un ufficio d'istruzione;

  4. 4° un ufficio di cancelleria.

2. Per il servizio delle notificazioni giudiziarie, si provvede secondo le circostanze.