Sez. 6, Sentenza n. 17 del 15/01/1971 Ud. (dep. 11/03/1971) Rv. 117088 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - SEMPLICE RICHIAMO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITA - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - SEMPLICE RICHIAMO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITA - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SUFFICIENZA.*
Il vizio di motivazione per relationem sussiste quando il giudice investito del gravame lo respinga limitandosi a richiamare la contestata motivazione della sentenza di primo gradò la motivazione di semplice richiamo, infatti, si risolve nella violazione del principio del doppio grado della giurisdizione di merito, in quanto la decisione resta sorretta da una sola motivazione, quella della sentenza confermata. Non incorre nel vizio suddetto il giudice di secondo grado che riconsideri le questioni a lui devolute e, condividendo le valutazioni e gli apprezzamenti del primo giudice, le risolva in modo identicò in tal caso, la decisione e confermata in virtu di un riesame ed in forza di una nuova motivazione, il principio del doppio grado e rispettato, e la decisione conforme e sorretta da motivazioni vicendevolmente integrabili perche riconducibili ad unita. (V 113491, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)