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Sez. 3 - , Sentenza n. 28615 del 07/11/2019 (Rv. 655785 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi - Cessione "ex lege" del contratto di locazione ed estinzione del rapporto in capo al coniuge non assegnatario, originario conduttore - Configurabilità - Anche nel caso di sottoscrizione dell'originario contratto da parte di entrambi i coniugi - Sussistenza - Ignoranza della successione "ex lege" da parte del locatore - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655785-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione; pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)