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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 278 del 1996

Decisione
decisa il 1996-07-11, depositata il 1996-07-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:278
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 22682

  • Misure cautelari personali
  • Custodia cautelare in carcere
  • Inapplicabilità, nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena
  • Ritenuta anticipazione del giudizio di merito
  • Conseguente, lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di presunzione di non colpevolezza, del giudice naturale precostituito per legge e di soggezione del giudice solo alla legge
  • Insussistenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., denunziato nella parte in cui stabilisce il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. La norma rappresenta il naturale sviluppo del principio di proporzionalità sancito dal precedente comma secondo e non risulta lesiva del principio di presunzione di non colpevolezza, svolgendosi l'apprezzamento del giudice nel quadro di una valutazione prognostica sul merito della accusa, che è coessenziale all'insorgenza stessa del procedimento cautelare. Inoltre, il rischio di ricusazione del giudice, dovuto, secondo il giudice 'a quo', al fatto che l'articolo impugnato postula una valutazione in concreto circa la concedibilità del beneficio, la quale si risolve in una anticipazione del giudizio di merito, non presenta alcun tipo di interferenza con gli invocati artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, Cost.; tantomeno risulta fondata la asserita violazione del principio di uguaglianza, giacché i riflessi che una disposizione può generare sul piano delle singole "strategie processuali" fuoriescono all'evidenza dall'ambito all'interno del quale deve essere condotto lo scrutinio di costituzionalità. - In tema di incompatibilità, v., da ultimo, S. n. 155/1996. red.: A.M. Marini

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, secondo comma-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Muratore Giuseppe, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), nella parte in cui è stabilito il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, deducendo a tal proposito la violazione: 1) dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina censurata finisce per fondarsi esclusivamente sulla previsione della futura condanna prescindendo totalmente dai criteri enunciati dall'art. 274 cod. proc. pen.; 2) degli artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma postula una valutazione in concreto circa la concedibilità del beneficio che si risolve in una anticipazione del giudizio di merito, sia per ciò che concerne la sussistenza dei presupposti per la condanna, sia di quelli previsti dagli artt. 163 e 164 cod. pen; una previsione, dunque, osserva il rimettente, che introduce elementi di irrazionalità e risulta idonea ad innescare un meccanismo "tale da sottoporre il giudice al rischio di essere ricusato da una delle parti del processo", con conseguente sistematico pregiudizio del principio del giudice naturale precostituito per legge; 3) dell'art. 3 della Costituzione, in quanto dalla scelta del giudice possono scaturire effetti discriminatori, "soprattutto in relazione alle strategie processuali"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che, come correttamente posto in risalto dalla Avvocatura dello Stato, la previsione oggetto di impugnativa rappresenta il naturale sviluppo del principio di proporzionalità sancito dal secondo comma dello stesso art. 275 cod. proc. pen., giacché, alla indefettibile correlazione che deve stabilirsi tra il differenziato livello di compressione della libertà personale, tipico di ciascuna misura, e l'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata, coerentemente si sovrappone l'inapplicabilità delle più gravi misure custodiali nell'ipotesi in cui il giudice ritenga che l'irroganda pena possa non essere eseguita per la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione del beneficio della sospensione condizionale; che, di conseguenza, nessuna violazione subisce il principio di presunzione di non colpevolezza, svolgendosi l'apprezzamento del giudice nel quadro di una valutazione prognostica sul merito della accusa che è coessenziale all'insorgenza stessa del procedimento cautelare, come d'altra parte stanno a testimoniare le pronunce che questa Corte ha avuto modo di adottare in punto di incompatibilità (v., da ultimo, la sentenza n. 155 del 1996); che del tutto improprio si rivela il richiamo agli artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, posto che il lumeggiato "rischio" per il giudice "di essere ricusato da una delle parti" non presenta alcun tipo di interferenza con i parametri che il rimettente assume esser stati violati dalla norma oggetto di impugnativa; che del pari destituita di qualsiasi fondamento è la supposta violazione del principio di uguaglianza, giacché i riflessi che una disposizione può generare sul piano delle singole "strategie processuali" fuoriescono all'evidenza dall'ambito all'interno del quale deve essere condotto lo scrutinio di costituzionalità; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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