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Sez. 3 - , Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018 (Rv. 648463 - 02)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Deterioramento della cosa locata - Risarcimento - Onere della prova - Presunzioni - Massime di esperienza - Utilizzabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648463-02

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'"id quod plerumque accidit". Ne consegue che, anche se il giudizio valutativo svolto dal giudice del merito sugli indizi è insindacabile, essendo il controllo di legittimità circoscritto alla verifica della correttezza logico giuridica del ragionamento seguito, tuttavia, in relazione all'utilizzo di massime o regole d'esperienza, anche in sede di giudizio di legittimità, si deve verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero ipotesi non fondate sull'"id quod plerum accidit" o regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal locatore, pur risultando che l'immobile, dopo un rapporto di locazione durato oltre quarantacinque anni, era stato restituito dalla società conduttrice in condizioni tali da richiedere rilevanti opere di ristrutturazione, peraltro apoditticamente ritenute correlate solo alle necessità del nuovo conduttore, senza riconoscere alcuna influenza allo stato dell'immobile al momento del rilascio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)