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Sez. L, Ordinanza n. 20686 del 22/07/2025 (Rv. 675865-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Contratto a tutele crescenti - Licenziamento illegittimo - Risarcimento minimo pari a cinque mensilità - Aliunde perceputum - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675865-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Nell'ambito del contratto cd. a tutele crescenti, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, con condanna del datore al risarcimento dei danni a norma del successivo comma 2, consegue il diritto del lavoratore alla misura minima risarcitoria delle cinque mensilità, anche ove abbia trovato un'occupazione alternativa prima del decorso di cinque mesi, restando irrilevante l'aliunde perceptum (detraibile in generale dall'indennità risarcitoria complessiva) maturato nel detto periodo.

Decreto Legisl. 10/03/2015 num. 23 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2015 num. 23 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)