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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 283 del 2019

Decisione
decisa il 2019-12-04, depositata il 2019-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:283
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 40955

  • Mafia e criminalità organizzata
  • Norme della Regione Molise
  • Istituzione di una commissione consiliare speciale di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise
  • Ricorso del Governo
  • Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente
  • Estinzione del processo.
Leggi la massima
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 6, comma 2, della legge della Regione Molise n. 9 del 2018, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. (Nella specie, la rinuncia fa seguito alla sopravvenuta modifica delle disposizioni regionali impugnate). Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della Regione resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 243 del 2019 e n. 228 del 2019).

Norme impugnate

  • art. 3, comma 2, legge regionale Molise 10 dicembre 2018, n. 9
  • art. 6, comma 2, legge regionale Molise 10 dicembre 2018, n. 9

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 6, comma 2, della legge della Regione Molise 10 dicembre 2018, n. 9 (Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-19 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 18 febbraio 2019, iscritto al numero 24 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 15, prima serie speciale, dell'anno 2019. Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 13-19 febbraio 2019, depositato il 18 febbraio 2019 e iscritto al reg. ric. n. 24 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 6, comma 2, della legge della Regione Molise 10 dicembre 2018, n. 9 (Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; che l'art. 3 della legge reg. Molise n. 9 del 2018, nel disciplinare i compiti e le finalità dell'istituita commissione consiliare speciale di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise, dispone, al comma 2, che quest'ultima «ha compiti di analisi delle azioni della criminalità organizzata, specie quelle connesse, in tema ambientale, alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette ecomafie e agromafie e alle attività criminali di usura, riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e di "voto di scambio"»; che, a sua volta, l'art. 6, comma 2, della medesima legge regionale dispone che «[l]e informazioni e i documenti inerenti alla giurisdizione penale devono essere richiesti, con istanza motivata, esclusivamente e direttamente all'autorità giudiziaria»; che, a parere del ricorrente, le disposizioni impugnate invaderebbero la sfera di competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato nella materia «ordine pubblico e sicurezza», in contrasto, quindi, con il parametro evocato; che la Regione Molise non si è costituita in giudizio; che, nel corso del giudizio, la legge reg. Molise n. 9 del 2018 è stata modificata dalla legge della Regione Molise 29 maggio 2019, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2018, n. 9); che, per effetto delle modifiche apportate, nel comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 9 del 2018, la parola «analisi» è stata sostituita con il termine «monitoraggio» e, al comma 2 dell'art. 6 della medesima legge regionale, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: «che fornirà solo qualora non vi ostino il segreto di indagini o, comunque, esigenze di segretezza»; che, sul presupposto dell'intervenuta modifica delle disposizioni regionali impugnate e in conformità alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 novembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 20 novembre 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
punto 2
Considerato che vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri; che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della Regione resistente, comporta l'estinzione del processo (tra le molte, ordinanze n. 243 e n. 228 del 2019).
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2019. F.to: Aldo CAROSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze