Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18443 del 12/07/2018 (Rv. 649862 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Giudizio di cassazione - Controricorso proveniente da difensori non iscritti in albo speciale per il patrocinio davanti a Corte di cassazione - Omesso rilievo dell'inammissibilità - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l'omessa rilevazione di un vizio che avrebbe comportato l'inammissibilità del controricorso (nella specie, mancata sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo) può costituire errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c. e 395, n. 4, c.p.c. soltanto quando il ricorrente dimostri che la sentenza avrebbe potuto avere un diverso contenuto - in ordine all'accoglimento dell'impugnazione, invece respinta, e non alla semplice conseguente statuizione sulle spese di lite - ove si fosse evitata la "percettibilità" di fatti derivati dalla lettura delle allegazioni difensive contenute in tale controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)