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Sez. L, Sentenza n. 13921 del 03/06/2013 (Rv. 626804 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudizi tra le stesse parti con riferimento al medesimo rapporto, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato - Ultrattività del giudicato esterno - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di demansionamento del lavoratore in periodi successivi.
Stato
decisa il 2013-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626804-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Il principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto preclude il riesame dello stesso punto in fatto e in diritto accertato e risolto, non è applicabile al caso in cui, accertato con sentenza irrevocabile il demansionamento per un determinato periodo, il lavoratore sia stato adibito, in periodo successivo, alle medesime mansioni inferiori, quale alternativa al licenziamento, che sarebbe altrimenti derivato in ragione della soppressione del ruolo tecnico (in precedenza ricoperto dal lavoratore) per effetto di una ristrutturazione organizzativa aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)