Sez. 3, Sentenza n. 4024 del 19/06/1981 (Rv. 414680 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (AZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN NEGOZIO DI ALIENAZIONE PER VIZIO DEL CONSENSO; DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN NEGOZIO FIDUCIARIO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (AZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN NEGOZIO DI ALIENAZIONE PER VIZIO DEL CONSENSO; DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN NEGOZIO FIDUCIARIO).*
Nel giudizio di Cassazione e preclusa alle parti la prospettazione di nuove tesi di diritto, le quali, costituendo un diverso e autonomo sistema difensivo, non svolto ne discusso nei precedenti gradi di giudizio, in relazione a questioni non rilevabili d'ufficio, postulano indagini o valutazioni di fatto non compiute dai giudici del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di Cassazione. (nella specie, facendo applicazione di tale principio, la suprema Corte ha reputato che, nel giudizio in cui l'attore richiede l'annullamento di un negozio di alienazione per vizio del proprio consenso (carpito con dolo) ovvero la declaratoria di nullita per mancata corresponsione del prezzo, e preclusa la prospettazione, in Sede di legittimita, della nuova tesi secondo cui si sarebbe trattato di un negozio fiduciario (e precisamente di un mandato senza rappresentanza), in quanto tale differente qualificazione giuridica avrebbe comportato una indagine di fatto, mai compiuta nei pregressi gradi del giudizio). (Conf 1434/81, mass n 412078; (Conf 2246/80, mass n 405917; (Conf 1624/79, mass n 397970; (Conf 3599/77, mass n 387203, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)