Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20745 del 04/09/2017 (Rv. 646332 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decreto del Presidente della Corte di appello che decide sul reclamo ex art. 79, comma 2, disp. att. c.p.c.avverso la nomina di un sequestratario previsto dall’art.1216, comma 2, c.c. - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di obbligo alla riconsegna di un immobile (nella specie a seguito di cessazione di un rapporto locativo), il decreto del Presidente della Corte di appello che decide sul reclamo proposto, ex art. 79, comma 2, disp. att. c.c., avverso la nomina del sequestratario effettuata ai sensi dell’art. 1216 comma 2 c.c., non è impugnabile col ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che non è idoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo ed è quindi privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, e ciò sia se lo si riconduca nell’alveo della giurisdizione volontaria, sia se lo si ponga in relazione con la misura cautelare di cui all'art. 687 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 79 com. 2, Cod. Civ. art. 1216 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)