Sez. 4, Sentenza n. 34712 del 05/05/2015 Cc. (dep. 10/08/2015) Rv. 264403 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Arresto avvenuto oltre le ventiquattro ore - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non ha ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strada, anche dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro, avendo il legislatore configurato per detta fattispecie incriminatrice uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso. (Nella fattispecie l'arresto era avvenuto a circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro stradale).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)