diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26241 del 28/09/2021 (Rv. 662507 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revocatoria fallimentare - Anormalità del mezzo di pagamento ex art. 67, comma 1, n. 2 L.F. - Nozione di carattere assoluto - Esclusione - Caratteristica dipendente dalle pratiche commerciali in un dato periodo e in una data zona di mercato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-28
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662507-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, con riferimento agli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 L.F., non esistono in assoluto mezzi normali e mezzi anomali di pagamento, essendo la normalità e, specularmente, la anormalità delle caratteristiche che dipendono dalle pratiche commerciali in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la delegazione di pagamento, in cui si sostanzia una cambiale tratta, non accettata dal trattario, possa essere considerata, di per sé, un mezzo anomalo di pagamento.)

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1269, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 27 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)