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Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 02/12/1970 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117439 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, D'IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INESISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117439-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, D'IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INESISTENZA - CONDIZIONI.*

Per l'osservanza dell'art 152 cod proc pen, nel caso in cui venga applicata una causa estintiva del reato, il giudice non ha l'Obbligo di una specifica e analitica motivazione con riferimento alle risultanze processuali, per giustificare il mancato proscioglimento nel merito, perche l'inesistenza delle condizioni, richieste dalla predetta norma, si desume per implicito dalla stessa declaratoria di Estinzione, la quale presuppone che il giudice medesimo, pregiudizialmente all'applicazione della causa estintiva (nella specie, amnistia), non si e sottratto all'adempimento del suo dovere funzionale dell'accertamento della surrichiamata inesistenza di prove che il fatto non sussiste, o che l'imputato non l'ha commesso oppure che il fatto non e previsto dalla legge come reato. (V 112268, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)