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Sez. L, Ordinanza n. 23840 del 25/08/2025 (Rv. 676176-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 c.c. - Retrocessione di azienda alla scadenza del contratto di affitto - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676176-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. si applica anche in caso di retrocessione di azienda al termine del relativo contratto di affitto, essendo finalizzata a tutelare i lavoratori ogniqualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.

Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)