Sez. 2, Ordinanza n. 20642 del 22/07/2025 (Rv. 676006-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002 - Periodo intercorrente tra l'istanza orale e il deposito di quella scritta - Compensi dovuti al difensore per le attività svolte in tale periodo - Debenza a carico dell'erario - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
Per effetto dell'art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002, sono a carico dell'Erario i compensi dovuti al difensore per le attività professionali svolte nell'interesse dell'assistito nel periodo intercorrente tra la proposizione dell'istanza orale e il deposito di quella scritta, purché l'interessato provveda, nei venti giorni successivi all'istanza orale, a depositare quella scritta e possegga i requisiti di legge per l'ammissione.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)