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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26917 del 23/12/2016 (Rv. 642779 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Competenza per territorio - Decreto ingiuntivo di consegna di titoli emesso in favore del successore testamentario - Qualificazione - Azione personale di restituzione - Competenza del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642779-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Giudice competente a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di denaro e di titoli custoditi in un dossier titoli aperto dal “de cuius” presso un istituto di credito ed emesso in favore del beneficiario di un legato testamentario – che abbia già richiesto, inutilmente, alla banca l’adempimento mediante il deposito del denaro e dei predetti valori mobiliari su conti aperti presso una sede del medesimo istituto, distinta dal domicilio del creditore – è il tribunale del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione ai sensi degli artt. 1182, comma 2, c.c. e 20 c.p.c., trattandosi di azione personale di restituzione e non trovando applicazione la competenza del giudice del luogo del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., cui l’opposto ha rinunciato con la richiesta di versamento del denaro e dei titoli sui conti accesi presso una sede della banca diversa dal suo domicilio, né la competenza di cui agli artt. 33 e 63 del d.lgs. n. 206 del 2005, perché è esclusa la qualità di consumatore in capo al beneficiario del legato di specie testamentario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1173, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)