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Sez. 1, Sentenza n. 5141 del 07/10/1982 (Rv. 423015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 705 DEL 1975 - SENTENZA DEL PRETORE - IMPUGNAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - POTERI DI CONTROLLO DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 705 DEL 1975 - SENTENZA DEL PRETORE - IMPUGNAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - POTERI DI CONTROLLO DELLA CASSAZIONE.*

Nel giudizio di opposizione ex art. 8 della legge 24 dicembre 1975 n. 705 contro l'ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa (nella specie, per violazione dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio), il controllo della suprema Corte non può direttamente investire la sufficienza della motivazione del provvedimento della P.a., ma solo l'adeguatezza della motivazione con la quale il pretore abbia valutato la sufficienza della motivazione di quell'atto amministrativo, tenendo presente che quest'ultima valutazione deve essere condotta considerando sia le ragioni esternate nel testo dell'ingiunzione, sia i riferimenti che essa contenga ad altri Atti del procedimento amministrativo, in quanto ugualmente idonei a porre in grado l'ingiunto di far valere i suoi diritti con l'opposizione. (Conf 623/81, mass n 411114; (Conf 6032/79, mass n 402737; (Conf 4892/78, mass n 394600).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)