Sez. 2 - , Sentenza n. 29561 del 20/07/2020 Cc. (dep. 23/10/2020) Rv. 279969 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Natura di reato istantaneo - Momento consumativo - Individuazione - Plurime condotte successive alla ricezione del bene volte al perseguimento del profitto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, in tema di ricettazione di buoni postali provento di furto, aveva ravvisato la dualità della condotta nel doppio tentativo di monetizzazione degli stessi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)