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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 32 del 1972

Decisione
decisa il 1972-02-10, depositata il 1972-02-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:32
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5937

  • Processo penale
  • Giudizio per decreto
  • Poteri del pretore
  • Codice di procedura penale, artt. 506, 507, 508, 509 e 510
  • Principio della previa contestazione del fatto all'imputato
  • Assunta violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Sent. n. 46 del 1957, nn. 46 e 136 del 1967 e l'ord. n. 136 del 1970.

Norme impugnate

  • art. 510 codice di procedura penale del 1930
  • art. 509 codice di procedura penale del 1930
  • art. 507 codice di procedura penale del 1930
  • art. 506 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 509 e 510 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanze emesse l'11 dicembre 1969 dal pretore di Roma in tre procedimenti penali a carico di Pasquarelli Sergio, iscritte ai nn. 88,89 e 90 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970; 2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1970 dal pretore di Conegliano nei procedimenti penali riuniti a carico di Piovesana Pietro, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970; 3) ordinanza emessa il 22 aprile 1970 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di De Pascale Giovanni, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970; 4) ordinanza emessa il 16 dicembre 1969 dal pretore di Cagliari nel procedimento penale a carico di Locci Ugo, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971. Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 506, 507, 509, 510 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione; che i giudizi possono essere riuniti.
punto 2
Considerato che in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, la questione è stata dichiarata non fondata con le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957, nn. 46 e 136 del 1967 e dall'ordinanza n. 136 del 1970, per quanto attiene alla facoltà di scelta del rito (giudizio ordinario o per decreto) affidata al pretore, alla asserita violazione del principio di presunzione di non colpevolezza e alle conseguenze della mancata presentazione al dibattimento dell'opponente al decreto penale; che in quanto all'inapplicabilità dell'istituto dell'assenza, di cui all'ordinanza del pretore di Conegliano, va osservato che, qualora l'opponente adduca un legittimo impedimento per giustificare la mancata comparizione al dibattimento, il pretore non può ordinare l'esecuzione del decreto penale e che una eventuale, eccezionale e successiva difficoltà di procedere nel dibattimento stesso, va superata, praticamente, con i mezzi che la legge offre, ma non può essere addotta come motivo di differenziato trattamento e quindi di illegittimità costituzionale; che non sussiste alcuna violazione dell'art. 25 della Costituzione, come invece ritiene l'ordinanza del pretore di Roma, perché, anche nel caso di mancata comparizione dell'opponente al dibattimento, vi è un giudice, sempre precostituito per legge, anche se i suoi poteri sono limitati in dipendenza dell'inerzia dell'opponente stesso; che neppure l'art. 111 della Costituzione risulta violato, contrariamente a quanto si assume nella citata ultima ordinanza, perché la motivazione della sussistenza degli elementi che giustificano la scelta del rito, è implicita nella emissione del decreto, che non è rimessa ad un indiscriminato apprezzamento, ma è condizionata dalla necessità di compiere o meno determinati atti e di esperire determinate indagini; che, pertanto, le ordinanze surrichiamate non adducono argomenti, né prospettano nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare le suddette decisioni.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 509 e 510 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 46 del 1957, nn. 46 e 136 del 1967 e con l'ordinanza n. 136 del 1970. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 10 febbraio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze