diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1569 del 17/03/1981 (Rv. 412226 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - ACCREDITAMENTO - ATTRIBUZIONE A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CITTADINI - FUNZIONE - CONSEGUENZE - ACCREDITAMENTO AL TEMPO CONSIDERATO DAL LEGISLATORE - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE GIA CONCESSA - PRINCIPIO DELLA DECORRENZA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412226-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - ACCREDITAMENTO - ATTRIBUZIONE A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CITTADINI - FUNZIONE - CONSEGUENZE - ACCREDITAMENTO AL TEMPO CONSIDERATO DAL LEGISLATORE - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE GIA CONCESSA - PRINCIPIO DELLA DECORRENZA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - INAPPLICABILITA.*

Poiche, con la normativa che attribuisce a favore di determinate categorie di cittadini (nella specie, perseguitati politici antifascisti o razziali) l'accreditamento di contributi figurativi, il legislatore ha inteso regolare fatti verificatisi nel passato, meritevoli di postuma tutela, ed ha fittiziamente posto in essere rapporti giuridici collocandoli nel tempo gia decorso - con la conseguenza che sono riconosciuti utili per il diritto a pensione quegli anni in cui i beneficiari ebbero a subire gli accadimenti o le situazioni costituenti la causa giustificativa del beneficio in questione - i contributi figurativi debbono ritenersi a tutti gli effetti accreditati al tempo considerato dal legislatore e la riliquidazione della pensione - concessa prima dell'emanazione della norma che attribuisce il beneficio stesso - va effettuata fin dall'originaria sua decorrenza, non ostando a cio il principio generale che le pensioni INPS decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, il quale non trova applicazione nelle situazioni che vengono disciplinate da norme particolari. (V 5166/78, mass n 394911).*

Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5, Legge 03/04/1961 num. 284 art. 3, Legge 24/04/1967 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)