Sez. L, Sentenza n. 19420 del 23/09/2011 (Rv. 619275 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Personale dirigente sanitario - Art. 58, comma 4, del c.c.n.l. per la dirigenza medico veterinaria dell'8 giugno 2000 - Attività di certificazione per conto dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici - Compenso - Svolgimento dell'attività fuori dall'orario di servizio - Necessità - Mancanza - Spettanza della sola retribuzione ordinaria.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di compensi spettanti al personale dirigente del servizio sanitario nazionale, l'art. 58, comma 4, del c.c.n.l. 1998-2001 per la dirigenza medico veterinaria dell'8 giugno 2000 - che prescrive che "tra le attività di cui al presente articolo rientra quella della certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del d.P.R. n. 1164 del 1965" e che "per i compensi si applica il comma 3" con affluenza dell'intero importo all'azienda, la quale provvede all'attribuzione della quota spettante al dirigente che ha svolto l'attività nel mese successivo - si interpreta nel senso che la norma contempla solo l'attività esercitata al di fuori dell'impegno di servizio. Ne consegue che l'attività certificativa, posta in essere durante e in costanza del rapporto di lavoro, non dà diritto ad un corrispettivo aggiuntivo ma costituisce doveroso adempimento della prestazione lavorativa e resta retribuita con il compenso previsto, dalla disciplina collettiva, a remunerazione dell'ordinaria attività di servizio.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 58 com. 4, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)