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Sez. 1, Sentenza n. 1997 del 18/06/1968 (Rv. 334023 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA- ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE EFFETTUATA DAL DE CUIUS CON SCRITTURA PRIVATA - CONDIZIONE PER L'OPPONIBILITA ALLA FINANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DEL BENE DAL COMPUTO DELL'ASSE EREDITARIO - DATA CERTA DELL'ATTO ANTERIORE ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE- LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 45 DEL RD N 2370 DEL 1923 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334023-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA- ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE EFFETTUATA DAL DE CUIUS CON SCRITTURA PRIVATA - CONDIZIONE PER L'OPPONIBILITA ALLA FINANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DEL BENE DAL COMPUTO DELL'ASSE EREDITARIO - DATA CERTA DELL'ATTO ANTERIORE ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE- LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 45 DEL RD N 2370 DEL 1923 - INAPPLICABILITA.*

Nella liquidazione dell'imposta di successione, la scrittura privata, con la quale il de cuius ha alienato un bene immobile, per essere opponibile alla finanza al fine di escludere il bene dal computo dell'asse ereditario, deve avere acquistato data certa, anteriore all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'art. 2704 cod civ (senza le limitazioni disposte dall'art 45 del RD 30 dicembre 1923, n. 3270, che nega valore certificativo agli eventi naturali della morte e della sopravvenuta impossibilita fisica di scrivere di colui che ha sottoscritto la scrittura. Conforme alla sentenza n. 2314-66, massima n. 324513.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)