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Sez. 4, Sentenza n. 8226 del 26/05/1972 Ud. (dep. 11/12/1972) Rv. 122616 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - DELEGA ALLO STESSO LAVORATORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122616-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - DELEGA ALLO STESSO LAVORATORE - INAMMISSIBILITA.*

L'imprenditore puo delegare altra persona capace ed idonea circa l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza con l'effetto di trasferire su questa la responsabilita penale per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma giammai la persona delegata puo essere lo stesso lavoratore beneficiario della tutela.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)