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Sez. 3, Sentenza n. 22073 del 18/02/2025 Ud. (dep. 12/06/2025) Rv. 288259-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 - Utilizzabilità degli elementi valorizzati per il suo riconoscimento anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288259-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE

In tema di circostanze, gli elementi che giustificano la concessione dell'attenuante ad effetto speciale della condotta collaborativa "post factum", di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono altresì utilizzabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che postula la sussistenza di ragioni ulteriori rispetto alla favorevole valutazione di fattori già considerati ai fini della diminuente dapprima indicata.

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)