Sez. 3, Sentenza n. 563 del 17/11/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv. 233011 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Condono edilizio - D.L. 269 del 2003 - Opere non condonabili - Sospensione del procedimento ex art. 44 L. n. 47 del 1985 - Non rilevanza ai fini della prescrizione.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dall'art. 44 L. 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l'eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)