Sez. 1, Sentenza n. 3667 del 11/11/1969 (Rv. 343904 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINI ISTRUTTORIE RITENUTE INAMMISSIBILI OD IRRILEVANTI DAL GIUDICE DI MERITO - ESPERIBILITA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINI ISTRUTTORIE RITENUTE INAMMISSIBILI OD IRRILEVANTI DAL GIUDICE DI MERITO - ESPERIBILITA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
In Sede di regolamento di Competenza la Corte di Cassazione deve statuire esclusivamente in base agli elementi risultanti dagli Atti, essendo priva del potere di completare indagini istruttorie che il giudice di merito abbia ritenuto, seppure erroneamente, inammissibili od irrilevanti. (V 1157-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)