Sez. L, Sentenza n. 8534 del 19/11/1987 (Rv. 456056 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEGLI ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE E EDUCATIVA FINANZIATI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E SUCCESSIVAMENTE DALLE REGIONI MERIDIONALI - ESTENSIONE ALL'ENTE FINANZIATORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEGLI ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE E EDUCATIVA FINANZIATI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E SUCCESSIVAMENTE DALLE REGIONI MERIDIONALI - ESTENSIONE ALL'ENTE FINANZIATORE - ESCLUSIONE.*
Gli enti con finalità di natura sociale ed educativa, finanziati originariamente dalla cassa per il Mezzogiorno e poi dalle regioni meridionali, sono i soli responsabili per l'adempimento delle obbligazioni da essi assunte nei confronti dei propri dipendenti, con la stipulazione dei rispettivi contratti di lavoro, sicché a questi ultimi non compete alcun diritto verso l'indicato ente finanziatore, sia per la loro qualità di terzi rispetto al rapporto di finanziamento, sia perché lo stesso non intacca l'autonomia giuridica e funzionale dell'ente finanziato, datore di lavoro. (Conf 7358/86, mass n 449414; (Conf 6960/82, mass n 424626).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1296, Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 26/06/1965 num. 717, Legge 06/10/1971 num. 853 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)