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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Libro terzo. Della procedura penale militare

Titolo primo. Disposizioni preliminari

Art. 261 Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale

1. Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

  1. 1° al tribunale e al procuratore del Re Imperatore, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare del Re Imperatore;

  2. 2° alla corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare del Re Imperatore;

  3. 3° al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare;

  4. 4° al segretario, il cancelliere.

Art. 261-bis Procedimenti riguardanti i magistrati

1. Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:

  1. a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;

  2. b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;

  3. c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma.

Titolo secondo. Dell'esercizio della giurisdizione militare

Capo I. Della giurisdizione militare

Art. 262 Unicita' della giurisdizione militare

1. La giurisdizione militare e' unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.

Art. 263 Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari

1. Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali e' applicabile la legge penale militare.2233

Art. 264 Connessione di procedimenti

1. Tra i procedimenti di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunita'.

2. Nei casi preveduti nel comma precedente e' competente per tutti i procedimenti l'autorita' giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

3. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Capo II. Effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari

Art. 265 Proscioglimento di alcuno degli imputati

1. Durante l'istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall'imputazione le prime, rinvia le altre all'Autorita' giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.

2. Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non v'e' luogo a rimessione; e l'Autorita' giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria.

Art. 266 Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorita' giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia

1. Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria militare e procedimenti di competenza dell'Alta Corte di giustizia, la competenza per tutti appartiene all'Alta Corte, osservate le disposizioni del regolamento giudiziario del Senato.

Art. 267 Giurisdizione militare italiana in territorio estero

1. Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana e' regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.

Art. 268 Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare

1. Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare e' sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all'estero, alle navi militari e agli aeromobili militari.

2. Se trattasi di giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Titolo terzo. Disposizioni generali

Capo I. Delle azioni

Art. 269 Officialita' dell'azione penale

1. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale e' pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta o la querela, e' iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

Art. 270 Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno

1. Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari.41

2. Il giudizio su di essa e' sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.41

Capo II. Del giudice

Sezione I. Organi della giurisdizione militare

Art. 271 Disposizione generale

1. La legge relativa all'ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.

Sezione II. Della competenza

§ 1. Della competenza dei tribunali militari territoriali

Art. 272 Competenza dei tribunali militari territoriali

1. Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate.

2. Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 273 Reati commessi in navigazione o all'estero

1. La cognizione dei reati commessi in navigazione, anche aerea, o all'estero, salva la disposizione dell'articolo 282, appartiene al tribunale militare del luogo in cui segui' l'arresto o la consegna o la volontaria costituzione dell'imputato nel territorio dello Stato.

2. Se la competenza non puo' essere determinata in uno dei modi indicati nel comma precedente, e' competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto, al quale il militare appartiene, ovvero, se non trattasi di militare in servizio alle armi, il tribunale militare, da cui fu emesso mandato di cattura o di comparizione.

3. Se piu' sono gli imputati, e arrestati o consegnati o costituitisi in circoscrizioni di tribunali diversi, e' competente il tribunale, presso il quale fu compiuto il primo atto del procedimento.

Art. 274 Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito

1. Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, e' competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.

2. In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.

Art. 275 Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando

1. Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 252, primo comma e numero 1° del terzo comma, e 257, e' competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.

Art. 276 Effetti della connessione sulla competenza per territorio

1. La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato piu' grave, o, in caso di reati di pari gravita', il maggior numero di essi.

2. Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravita' e numero, e' competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.

§ 2. Della competenza dei tribunali militari di bordo

Art. 277 Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo

1. Appartiene ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo d'equipaggio di una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da un'Autorita' dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte temporaneamente di gruppi di unita' al comando di un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello.

2. La dipendenza della nave da un'Autorita' dipartimentale o navale e' stabilita in base alla composizione organica del Regio naviglio.

3. Ai tribunali militari di bordo appartiene inoltre la cognizione:

  1. 1° dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi a bordo di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa imbarcata;

  2. 2° dei delitti preveduti dal codice penale e dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori delle acque territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta, autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, l'esercizio della azione penale, e' sostituito, a ogni effetto, l'ordine del comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire.

Art. 278 Competenza speciale dei tribunali militari di bordo

1. I tribunali militari di bordo giudicano altresi':

  1. 1° le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare;

  2. 2° le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che all'estero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari;

  3. 3° i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;

  4. 4° coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1° dell'articolo 264.

2. Nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente, la competenza e' determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione.

Art. 279 Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo

1. Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali.

Art. 280 Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi

1. Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, e' competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parita' di grado e di numero, l'imputato piu' anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.