Sez. 4, Sentenza n. 21234 del 15/03/2012 Cc. (dep. 31/05/2012) Rv. 252737 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Poteri del giudice del riesame - Limiti - Riferimento ai soli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento - Necessità - Modifica del fatto - Potere del P.M. - Configurabilità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo per equivalente confermato dal tribunale del riesame in ipotesi di delitto di associazione a delinquere a carattere trasnazionale, in relazione alla quale il gip aveva espressamente escluso di adottare la misura, limitandola, invece, soltanto alle ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato ed al delitto di frode fiscale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)