Sez. 1, Sentenza n. 14148 del 14/11/2001 (Rv. 550247 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vincoli di inedificabilità - Vincoli di rispetto di corsi d'acqua demaniale - Determinazione della indennità di esproprio - Distinzione tar aree edificabili ed agricole - "Tertium genus" - Configurabilità - Esclusione - Applicabilità del criterio dettato dall'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 per le aree edificabili - Esclusione - Criteri relativi alle aree agricole di cui alla legge n. 865 del 1971 - Applicabilità - Eventuale asservimento del terreno ad altro immobile - Rilevanza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Il vincolo di inedificabilità previsto dall'art. 96, lett.f), R.D. 523/1904 per i terreni limitrofi a corsi d'acqua demaniale rende non utilizzabile il criterio indennitario che l'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, stabilisce per le aree edificabili, e comporta l'applicazione, ai fini del calcolo della predetta indennità, della legge n. 865 del 1971, richiamata dallo stesso art. 5 bis per le aree non classificabili come edificabili, essendo esclusa la configurabilità di un "tertium genus" tra aree edificabili e aree agricole, senza che l'eventuale asservimento del terreno ad altro immobile ne determini automaticamente la qualifica come edificabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)