diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022 (Rv. 664440 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Invio mediante "pec" - Validità - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Mancata lettura dell’allegato a causa di un malfunzionamento del computer del destinatario - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664440-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la produzione della dichiarazione scritta del soggetto che gestiva la casella di posta elettronica della società ricorrente - nella quale si faceva riferimento a generici "malfunzionamenti" - non dimostrasse con certezza che la stessa ricorrente non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione dell'atto, né che tale impossibilità fosse conseguenza di un evento non imputabile).

Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)