Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 26/04/1968 (Rv. 332852 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - POSSIBILITA DEL DEBITORE CEDUTO DI INTERFERIRE NEI RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO - ESCLUSIONE - ESISTENZA E VALIDITA DELLA CESSIONE - POTERI DEL DEBITORE CEDUTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - POSSIBILITA DEL DEBITORE CEDUTO DI INTERFERIRE NEI RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO - ESCLUSIONE - ESISTENZA E VALIDITA DELLA CESSIONE - POTERI DEL DEBITORE CEDUTO.*
Il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non puo interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio; egli e soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validita estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario. (V 949'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)