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Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 26/04/1968 (Rv. 332852 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - POSSIBILITA DEL DEBITORE CEDUTO DI INTERFERIRE NEI RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO - ESCLUSIONE - ESISTENZA E VALIDITA DELLA CESSIONE - POTERI DEL DEBITORE CEDUTO.*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332852-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - POSSIBILITA DEL DEBITORE CEDUTO DI INTERFERIRE NEI RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO - ESCLUSIONE - ESISTENZA E VALIDITA DELLA CESSIONE - POTERI DEL DEBITORE CEDUTO.*

Il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non puo interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio; egli e soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validita estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario. (V 949'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)