Sez. 2, Sentenza n. 2292 del 27/02/1995 (Rv. 490777 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Mancanza - Nullità insanabile.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ. nel testo modificato dall'art. 6 della legge 3 agosto 1977 n. 532, determina, nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato, ai sensi del terzo comma dell'art. 132, la nullità insanabile della sentenza medesima, restando escluse l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale e omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza. Tale nullità è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod.proc.civ., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi d'impugnazione, e deve essere, quindi, rilevata anche d'ufficio, comportando che, anche in esito al giudizio di cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, ai sensi degli artt. 354, 1 comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, cod.proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)