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Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 24/02/2025 (Rv. 673921-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Impugnazione - Dichiarazione di inammissibilità per tardività - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Mancanza - Nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673921-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo; tale nullità può essere fatta valere dalla parte che prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato.

Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)