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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 214 del 1991

Decisione
decisa il 1991-05-20, depositata il 1991-05-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:214
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17245

  • Processo civile
  • Procedimento ordinario di cognizione avanti al pretore o al conciliatore
  • Atto introduttivo
  • Indicazione dei documenti prodotti e delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento
  • Omessa previsione
  • Mancata garanzia dell'effettiva conoscibilità da parte del contumace delle scritture private contro di lui prodotte
  • Violazione del diritto di difesa
  • Disparità di trattamento rispetto al giudizio avanti al tribunale
  • Sussistenza
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
Viola l'art. 24 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo in relazione all'art. 3 Cost., la disciplina del c.d. riconoscimento tacito della scrittura privata nei confronti della parte contumace, quando a questa non sia offerta la possibilità di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della scrittura stessa. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 313 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio davanti al pretore o al giudice conciliatore debba contenere (così come è invece pevisto per lo atto introduttivo davanti al tribunale) l'indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione dalla parte attrice o comunque delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n. 1 dello stesso codice nei confronti della controparte contumace. - V., riguardo all'ipotesi di deposito di documenti in corso di causa innanzi al Pretore la sent. n. 250/1986 e innanzi al Tribunale la n. 317/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma primo, del codice di procedura civile in relazione all'art. 215, n. 1 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1990 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Dal Fabbro Giuseppe e S.r.l. AS.CO.MALL. iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel giudizio civile promosso da Dal Fabbro Giuseppe contro la società AS.CO.MALL. S.r.l., rimasta contumace, il Pretore di Udine - rilevato che l'attore, nel costituirsi, aveva depositato in Cancelleria la scrittura privata sulla quale fondava la sua pretesa, ma che di tale produzione documentale non aveva fatto menzione nell'atto di citazione - ha sollevato, con ordinanza in data 18 giugno 1990, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215 n.1 dello stesso codice per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente - premesso che la Corte costituzionale (con sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989) ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 292 cod. proc. civ., in relazione al medesimo art. 215 n.1, cit., per contrasto con l'art. 24 Cost. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria - ritiene che anche nel caso di deposito, in un giudizio innanzi al Pretore o al Conciliatore, di una scrittura privata sin dal momento della costituzione - senza che però di tale documento sia fatta menzione, come è possibile che sia ex art. 313 cod. proc. civ., nell'atto di citazione - non risulta garantita l'effettiva conoscibilità, da parte del contumace, delle scritture private contro di lui prodotte.

Considerato in diritto

punto 1
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, cod. proc. civ. - in relazione agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio di cognizione innanzi al Pretore ed al Conciliatore debba contenere (così come invece dispongono gli artt. 163 e 414 c.p.c. per l'atto introduttivo innanzi al Tribunale o al Pretore del lavoro) l'indicazione dei documenti che la parte offre in comunicazione o comunque delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n.1 dello stesso codice nei confronti della controparte contumace.
punto 2
La questione è fondata. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio - affermato in relazione all'art. 292 cod. proc. civ. riguardo all'ipotesi di deposito della scrittura in corso di causa davanti al pretore (sent. n. 250 del 1986) e davanti al tribunale (sent. n. 317 del 1989) - secondo il quale viola l'art. 24 Cost. la disciplina del c.d. riconoscimento tacito della scrittura privata nei confronti della parte contumace, quando a questa non sia offerta la possibilità di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della scrittura stessa. Orbene, nel giudizio ordinario davanti al pretore ed al conciliatore l'art. 313, primo comma, (tuttora vigente nell'attuale formulazione fino all'entrata in vigore della riforma di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353) non prescrive, a differenza dell'art. 163, terzo comma, n. 5 quanto al giudizio in tribunale, che l'atto introduttivo debba, tra l'altro contenere "la indicazione specifica.. .. .. dei documenti che (l'attore) offre in comunicazione" ed è quindi, per questa parte, costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 24 Cost. in quanto non garantisce alla controparte convenuta la conoscibilità della scrittura privata che l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio.
punto 3
Resta assorbito il profilo di incostituzionalità prospettato in relazione all'art. 3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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