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Sez. 1, Sentenza n. 3201 del 01/10/1976 (Rv. 381986 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO EX DL N 660 DEL 1973 - APPLICABILITA - PRESUPPOSTO - MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - PAGAMENTO IN PENDENZA DI CONTROVERSIA GIUDIZIARIA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381986-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO EX DL N 660 DEL 1973 - APPLICABILITA - PRESUPPOSTO - MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - PAGAMENTO IN PENDENZA DI CONTROVERSIA GIUDIZIARIA - PRECLUSIONE.*

L'applicabilita del condono fiscale previsto dal DL 5 novembre 1973 n 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973 n 823, presuppone che il tributo non sia stato pagato, e, pertanto, non puo essere invocata da chi abbia gia versato all'amministrazione finanziaria quanto dalla medesima preteso, ancorche in pendenza di controversia giudiziaria. (nella specie, il pagamento del tributo era stato effettuato in forza di sentenza di appello esecutiva).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)