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Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni di carattere generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.
Visto l'art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande musicali a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, che prevede che i decreti di cui al citato art. 11-ter sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 359 del 1990;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sul nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 63 e la tabella I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 276 del 1990, con il quale e' stata prevista la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Compiti della banda musicale

1. La banda musicale della Guardia di finanza e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita dell'Istituzione, nonche' a rappresentare la Guardia di finanza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

2. Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' concertistica per la diffusione della cultura musicale, in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092
, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti.

Art. 2 Dipendenze e impiego

1. La banda musicale e' un organismo alle dipendenze del Reparto Autonomo Centrale; il relativo impiego e' disposto dal Comando Generale della Guardia di finanza.

2. Alla banda musicale e' addetto un ufficiale della Guardia di finanza, che dipende dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale.

3. Il maestro direttore dipende direttamente dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale. Tutti gli altri componenti dipendono dall'ufficiale addetto.

Art. 3 Modalita' d'impiego

1. Qualora la banda musicale debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi indicati al comma 2 dell'articolo 1, le spese per il trattamento economico di missione, calcolate con i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su apposito capitolo delle entrate.

3. Le somme versate vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, Guardia di finanza.

4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo Assistenza Finanzieri.

5. In caso di manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.

6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda musicale ad organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

Art. 4 Organizzazione strumentale

1. L'organizzazione strumentale della banda musicale, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

Capo II. Ordinamento

Art. 5 O r g a n i c o

1. La dotazione organica della banda musicale della Guardia di finanza e' cosi' determinata:

  1. a) un maestro direttore;

  2. b) un maestro vice direttore;

  3. c) centodue esecutori;

  4. d) un archivista.

2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Guardia di finanza.

3. Alla banda musicale non puo' essere assegnato, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

Art. 6 R u o l i

1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza sono i seguenti:

  1. a) ruolo del maestro direttore...................... 1 posto

  2. b) ruolo del maestro vice direttore................. 1 posto

  3. c) ruolo degli esecutori (compreso l'archivista) ... 103 posti

Art. 7 Ruolo del maestro direttore

1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.

2. Al maestro direttore sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.

Art. 8 Ruolo del maestro vice direttore

1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore.

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento.

3. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.

4. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' di archivio.

Art. 9 Ruolo degli esecutori

1. Il ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di finanza e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
I parte A !
! ............... I parte
I
parte B !
II parte A !
! ............... II parte
II
parte B !
III parte A !
! ............... III parte
III
parte B !

2. L'archivista e' inserito, ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.

Capo III. Reclutamento

Art. 10 Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale della banda musicale ha luogo mediante concorsi indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.

2. Nel decreto e' altresi' determinata la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo accertamento e di revisione, nonche' di quella per l'accertamento psico-attitudinale.

3. Il numero dei posti da ricoprire e' fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.

4. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori dei concorsi.4

Art. 11 Nomina a maestro direttore

1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza, si prescinde dai predetti limiti di eta';

  2. b) siano muniti di diploma in composizione e strumentazione per banda conseguiti in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

  3. c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale del concorso e' dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro direttore della banda musicale.

3. Con il grado di maggiore, il vincitore e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.

4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Generale di Divisione Ispettore per i Reparti d'Istruzione e composta dal Comandante dell'Accademia e dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.

5. Il maestro direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.

6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

7. Il maestro direttore e' inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.4