Sez. 3 - , Ordinanza n. 29387 del 23/10/2023 (Rv. 669324 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Responsabilità del produttore - "Difettosità" del prodotto ex art. 117 c.cons. - Presupposti -Pericolosità - Irrilevanza - Scostamento dagli standard richiesti dalle leges artis e dalla normativa di settore - Necessità.
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità del produttore, la "difettosità" del prodotto, di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), non coincide con la sua pericolosità (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, "difettosi"), né l'accertamento consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba essere progettato o costruito, dovendosi piuttosto stabilire se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis e dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza.
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)