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Sez. 3, Sentenza n. 1855 del 20/04/1989 (Rv. 462529 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE AL RICORRENTE PRINCIPALE - DEDUZIONI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI ULTERIORI MOTIVI DI CENSURA CON SUCCESSIVO RICORSO INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462529-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE AL RICORRENTE PRINCIPALE - DEDUZIONI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI ULTERIORI MOTIVI DI CENSURA CON SUCCESSIVO RICORSO INCIDENTALE - INAMMISSIBILITÀ.*

La consumazione del diritto di impugnazione, per effetto della proposizione del ricorso principale per Cassazione, osta a che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altra controparte, possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura con un successivo ricorso incidentale, che resta peraltro valido come controricorso, nei limiti in cui sia rivolto a contrastare la impugnazione avversaria. (V 5725/85, mass n 442912; (V 388/82, mass n 418082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)