diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2883 del 25/03/1987 (Rv. 452000 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - CONDIZIONI - CRITERI - RIFERIMENTO A DATI "PERSONALIZZATI" - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIFFERENZA TRA GLI INTERESSI BANCARI E LA MINORE ENTITÀ DI QUELLI LEGALI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452000-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - CONDIZIONI - CRITERI - RIFERIMENTO A DATI "PERSONALIZZATI" - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIFFERENZA TRA GLI INTERESSI BANCARI E LA MINORE ENTITÀ DI QUELLI LEGALI - INCLUSIONE.*

Al fine del riconoscimento in favore del creditore di somma di denaro del maggior danno per effetto di svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., il principio secondo il quale il ricorso ad elementi presuntivi e nozioni di comune esperienza è consentito solo in correlazione di dati "personalizzati", cioè attinenti alle particolari condizioni e qualità del creditore medesimo, vale anche per la differenza fra gli interessi bancari e la minore entità degli interessi legali, la quale non può quindi essere accordata secondo criteri di automatismo, estranei alla previsione della citata norma, ma solo se risultino specifiche condizioni economico-sociali del creditore, tali da far presumere che la somma dovutagli, ove tempestivamente versata dal debitore, avrebbe ricevuto quel tipo d'impiego. (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)