Sez. 2, Ordinanza n. 5704 del 04/03/2024 (Rv. 670485-03)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI | Venditore e acquirente di immobile in condominio - Responsabilità solidale di quest'ultimo - Limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI
In tema di condominio, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questi al pagamento degli oneri maturati esclusivamente nell'anno in corso e in quello precedente la vendita, non anche rispetto agli anni ulteriormente precedenti, come previsto dal novellato art. 63, comma 4, c.c. la cui applicazione non è retroattiva rispetto alla sua entrata in vigore (18 giugno 2013).
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 4, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 32 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)