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Sez. 6, Sentenza n. 10092 del 20/03/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184849 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - PROMESSA - REQUISITI - MANCATO COMPIMENTO DELL'ATTO ILLECITO - IRRILEVANZA - ACCETTAZIONE DELLA PROMESSA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: ART. 319 COD. PEN.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184849-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - PROMESSA - REQUISITI - MANCATO COMPIMENTO DELL'ATTO ILLECITO - IRRILEVANZA - ACCETTAZIONE DELLA PROMESSA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: ART. 319 COD. PEN.*

Ai fini del delitto di corruzione, perché sia compiutamente realizzata la "promessa" è sufficiente un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la "controprestazione" purché questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione. Che poi l'atto illecito non sia compiuto a causa del mancato verificarsi delle condizioni che ne avrebbero reso possibile l'esecuzione, non rileva, posto che il delitto di corruzione propria si perfeziona con l'accettazione della promessa. (fattispecie in tema di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). (Conf. 182781).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)