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Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanita' ed il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonche' la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

3. Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facolta' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

4. Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali.

Art. 2

1. La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.

2. Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico- sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

3. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.

Art. 3

1. Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

  1. 1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

  2. 2) alla sanita' aerea e di frontiera ivi comprese le misure quarantenarie;

  3. 3) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentita la provincia interessata;

  4. 4) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

  5. 5) alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;

  6. 6) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

  7. 7) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari: della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;

  8. 8) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;

  9. 9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la facolta' di organizzare i predetti esami e' estesa alla provincia di Trento;

  10. 10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;

  11. 11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali;

  12. 12) alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

  13. 13) all'organizzazione sanitaria militare;

  14. 14) ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Art. 3-bis

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da Paesi terzi, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige e' comunque assicurata la costituzione di una sede dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una sezione distaccata dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie previste dal medesimo articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 e' stipulata apposita intesa tra il Ministro competente e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:

  1. a) l'individuazione, entro la data stabilita dall'intesa medesima, dell'ubicazione della sede dell'UVAC competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede e' resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;

  2. b) l'istituzione nell'ambito dell'USMAF competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano di un'apposita sede distaccata ubicata nel territorio della regione per lo svolgimento di tutti i compiti riferiti al predetto ambito territoriale; tale sede distaccata puo' essere collocata presso l'UVAC previsto alla lettera a);

  3. c) i criteri e le modalita' con i quali i competenti uffici dello Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa fra le amministrazioni competenti, di personale delle province autonome o delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento statale, da utilizzare nell'ambito delle strutture previste alle lettere a) e b); al predetto personale e' comunque garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento. L'intesa regola i rapporti organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

  4. d) gli uffici statali previsti dalle lettere a) e b) si avvalgono, di norma, delle prestazioni fornite dalle competenti strutture specialistiche e diagnostiche delle aziende sanitarie locali delle province autonome, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti e agenzie concordano appositi programmi operativi anche mediante scambio di note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.

Art. 4

1. Le province di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto, possono avvalersi dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato.

2. Lo Stato sara' rimborsato per le spese sostenute per le province.

3. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.

Art. 4-bis

1. . . . il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internatinegli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano e' assicurato attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attivita' di rispettiva competenza.

2. Al fine di definire modalita' e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia.
Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.

3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:

  1. a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2010, N. 252;

  2. b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalita' per l'adozione di programmi periodici delle attivita';

  3. c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonche' per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;

  4. d) le attivita' di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario;

  5. e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalita' delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo;

  6. f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attivita' e gli obblighi di reciproca informazione;

  7. g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

1. Gli organismi aventi sede presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

2. E' fatto salvo quanto gia' disposto con leggi regionali e provinciali anche in ordine alla istituzione di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 6

1. Sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli uffici dei medici provinciali e gli uffici dei veterinari provinciali aventi sede nei rispettivi territori.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici di cui al comma precedente, ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

3. Al personale trasferito ai sensi del comma precedente e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

4. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione della sanita' e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

5. Fino al passaggio nei ruoli provinciali, il personale di cui al secondo comma del presente articolo, conserva il proprio stato giuridico ed e' retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.

6. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, i medici provinciali e i veterinari provinciali continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.

7. Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanita' e divengono organismi periferici della provincia nel cui territorio operano.

Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative, gia' esercitate, all'atto del loro trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 6, che residuano alla competenza statale dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente decreto. nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni a statuto ordinario in materia di igiene e sanita', ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse gia' non spettino alle province autonome.

2. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite alle province autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 8

1. In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali sia imposta la vaccinazione obbligatoria, si applicano le disposizioni di legge statale fino a quando la provincia non abbia emanato specifiche disposizioni di legge al riguardo.

Art. 9

1. Rimangono ferme le norme statali relative al riscontro diagnostico, alla ammissibilita' del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e all'ammissibilita' del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.

Art. 10

1. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attivita' concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attivita' che cessano, sara' trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attivita' che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

3. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonche' il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.