Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva
Testo in vigore al
Art. 19
1. Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'attestazione della autenticita' della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale".
Art. 20
1. Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, dopo le parole "dell'articolo 263-bis", sono inserite le altre "o dell'articolo 263-quater".
Capo II. Dei provvedimenti di sequestro
Art. 21
1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 224-bis - Convalida del sequestro. - Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.
Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorita' giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.
Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate".
Art. 22
1. L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale e' sostituito dalla seguente:
"Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente, deve trasmettere gli atti del procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorita' giudiziaria competente. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, puo' provvisoriamente emettere mandato d'arresto".
Art. 23
1. Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 343-bis - Riesame del decreto di sequestro. - Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito.
Competente a decidere sulla richiesta di riesame e' il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' giudiziaria che ha convalidato il sequestro.
Il termine per la presentazione della richiesta di riesame e' di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorita' giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonche' la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. II ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza".
Capo III. Disposizioni finali
Art. 24
1. Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 392-bis - Termini per l'attivita' del pubblico ministero. - Entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale".
Art. 25
1. I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o piu' sezioni penali del tribunale, la cui composizione e' indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta, la composizione e' totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.
Art. 26
1. Per i provvedimenti emessi dalle autorita' giudiziarie il cui ufficio ha sede nella provincia di Caserta, la competenza prevista dagli articoli 263 e 343-bis del codice di procedura penale appartiene al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Art. 27
1. I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'articolo 263, secondo comma, 263-bis, e 263-ter del codice di procedura penale devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge.
Art. 28
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, numero 602, sono sostituiti dai seguenti:
"La restituzione delle cose sequestrate e' ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa e' altresi' disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale.
L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.
La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale".
Art. 29
1. Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale".
Art. 30
1. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"La liberta' provvisoria non puo' essere altresi' concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura".
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398
Art. 32
1. Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.
Art. 33
1. In ordine alle impugnazioni gia' proposte alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto ovvero contro decreti di convalida di arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla legge stessa sia consentito il riesame del provvedimento e l'imputato ne faccia richiesta con dichiarazione presentata alla cancelleria della Corte entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA